Cassazione

Il medico condannato a rimborsare il costo dei medicinali prescritti
Atteso che la possibilità di prescrizione di farmaci per un periodo di tre mesi costituisce eccezione a regole ben più restrittive e che la prescrizione al di fuori delle condizioni e limitazioni previste dalla legge e dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco, ivi compresa quella eccedente i tre mesi, costituisce violazione di legge, va considerato che la ratio del divieto di prescrizione ultratrimestrale, va ravvisata nel bilanciamento fra l’interesse pubblico al contenimento della spesa farmaceutica e quindi del debito pubblico e l’interesse privato del paziente, affetto da patologia cronica, e dei suoi familiari di limitare il ricorso al medico di famiglia per la prescrizione dei farmaci a somministrazione continua. Il limite temporale è “inoltre” variamente giustificato dalla possibilità di introduzione di nuove terapie, diminuzione del prezzo del medicinale, morte del paziente e la valutazione sulla prescrivibilità per tre mesi va effettuata ex ante e non ex post. Pertanto il rimborso del costo dei medicinali da parte del medico convenzionato rappresenta una sorta di penale a suo carico, per non essersi attenuto alle regole legali ed amministrative in tema di prescrizioni a carico del SSN. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net)
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