Il fenomeno delle carenze di farmaci nel circuito distributivo sta facendo discutere il mondo della farmacia in questi giorni e le segnalazioni di casi del genere arrivano da più fonti, sia da farmacisti sia da associazioni di categoria. Maurizio Cini, vicepresidente di Utifar, ci aiuta a capire a chi spetta la vigilanza sul funzionamento della rete distributiva.
“Con una nota pubblicata ieri da Farmacista33, l’Agenzia Italiana del Farmaco replica a una denuncia pubblicata sulla stessa testata elettronica nella quale si imputava all’Agenzia di non attivarsi abbastanza al fine di contrastare il fenomeno del contingentamento di molti medicinali da parte delle stesse case farmaceutiche ma anche da parte della distribuzione intermedia. Aifa sostiene che tutte le segnalazioni di “carenza” relative ai medicinali sono elencate in un apposito spazio nel sito internet dell’Agenzia. Questo è verissimo e a fianco di ogni medicinale “carente” è pubblicata anche la motivazione, per lo più derivante da cessazione della produzione e/o della commercializzazione o per generici “problemi regolatori” che l’Agenzia regolatoria italiana non meglio descrive. Aifa spiega anche che per “carente” si intende il medicinale che risulta irreperibile su tutto il territorio nazionale. Quello che purtroppo non compete all’Agenzia è, invece, la situazione denunciata dal Dott. Di Iorio, presidente di Federfarma Napoli, che non entra nelle problematiche regolatorie intercorrenti tra l’Industria e l’Agenzia Italiana del Farmaco. Quello che a Di Iorio preme è che i medicinali irreperibili o reperibili “col contagocce” – che peraltro non sono presenti nella lista dei “carenti” – tornino ad essere disponibili per la dispensazione al pubblico. Andrebbe così fatto il percorso inverso, e cioè partendo dalla farmacia che denuncia il fenomeno per arrivare, attraverso il grossista fino al depositario e al titolare dell’Aic, al fine di chiarire i motivi del fenomeno. Ben sapendo che la situazione si è acuita da quando circa 200 farmacie italiane sono diventate anche grossisti ed esportatori sulla base di autorizzazioni regionali rilasciate quasi sempre con leggerezza e cioè senza la verifica della puntuale presenza dei requisiti previsti dalla legge (D.Lvo 219/06) che, agli articoli 104 e 105 prevede condizioni che una farmacia, di norma, non è in grado di garantire. Spetta quindi al Nas, alle regioni e al Ministero della salute vigilare sul funzionamento di tutta la rete distributiva intermedia valutando la sussistenza o meno delle condizioni per il mantenimento delle autorizzazioni. Perché, si sappia, che “la legge c’è” e, quindi, basta farla rispettare. Concludo ritenendo che la replica di Aifa sia frutto di un’incomprensione dovuta ai due diversi livelli dello stesso problema: quello regolatorio correttamente monitorato dall’Agenzia e quello territoriale al quale si riferiva il presidente dei Federfarma Napoli.
Prof. Maurizio Cini