Le valutazioni alle quali l’Aifa è chiamata sono espressione di un potere nel quale sono presenti profili di discrezionalità sia tecnica che amministrativa, riservati all’Agenzia nell’ambito delle norme che disciplinano la fattispecie, e sono sindacabili in sede giurisdizionale solo in presenza di profili di incongruità ed illogicità di evidenza tale da far emergere l’inattendibilità delle stesse. Poiché la normativa in materia prevede che siano ammessi a rimborso anche farmaci “non comportanti (…) vantaggio terapeutico”, ma “solo se il prezzo del medesimo medicinale è inferiore o uguale al prezzo più basso dei medicinali per la relativa categoria terapeutica omogenea”, è certamente incongruo e palesemente illogico il giudizio della Commissione Tecnico Scientifica relativo all’inclusione di un farmaco nella fascia C in regime “RR” (medicinale soggetto a prescrizione medica), perché i dosaggi dei prodotti già in commercio coprono tutti gli schemi terapeutici; tale criterio limitativo non solo non è previsto da alcuna norma, altro essendo la ratio della legge, ma vi è anche una innumerevole entità di farmaci esistente in fascia A per tutte le più diffuse categorie terapeutiche. In altri termini, benché si debba escludere l’automaticità della rimborsabilità a seguito del rilascio dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio, l’essenzialità della soddisfazione del fabbisogno terapeutico non costituisce presupposto della stessa rimborsabilità.
[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net] 536 1 minuto di lettura