Con la presente ed a parziale rettifica di quanto indicato con nota prot.2020.019t176 d,el 14.04.2020 si precisa che nel nuovo DPCM 26.04.2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, è presente l’allegato 3, lo stesso definisce in maniera dettagliata, attraverso i codici ATECO e relativi sottocodici, tutte le attiviità̀ che, dal 4 Maggio 2020, possono proseguire o ripartire, qualora prima escluse. Nei precedenti DPCM l’elenco in alcuni casi si fermava alle prime cifre della codifica ATECO 2007, oppure ad un successivo livello di dettaglio.
E’, stato chiarito, tuttavia, che le imprese o i professionisti sono autorizzati a proseguire l’attività anche se iscritti al registro delle imprese con un codice di attività più dettagliato di quello riportato nel DpCM e che arriva ad esempio fino alla quinta o sesta cifra.
Pertanto, a maggior chiarezza, nel nuovo DPCM sono stati inseriti solo i codici primari a due cifre autorizzati, tra i quali:
– 46 COMMERCIO ALL’INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) e conseguentemente tutti i sotto codici (con le esclusioni indicate), tra i quali:
– 46’18.31′ L’attività degli Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici, di prodotti di erboristeria per uso ‘medico presso le farmacie pubbliche e private. Si conferma pertanto che, come già accadeva in vigenza dei precedenti DPCM pur sempre nel rispetto delle specifiche indicazioni in termini ai sicurezza e privilegiando comunque l’attività a distanza ed in remoto.