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A presentare il ricorso Malesci e Guidotti. Oggetto del Decreto erano le disposizioni sulla prescrizione di farmaci generici per l’ipertensione. Il Decreto infatti imponeva ai medici di prescrivere non meno del 79.9% di farmaci fuori brevetto e, in caso di prescrizione di farmaci brevettati, il medico doveva motivarne le ragioni con un apposito modulo.
Malesci e Guidotti hanno sostenuto che “Nell’adottare eventuali decisioni basate sull’equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti differenti principi attivi, le regioni si attengono alle motivate e documentate valutazioni espresse dall’Agenzia italiana del farmaco”. E non risulta che, nel caso di specie, tale valutazione si stata acquisita.
Le aziende farmaceutiche ricorrenti precisano che la “tutela della salute” è desumibile dalla legislazione statale in materia secondo cui la scelta, se non della marca del farmaco, del principio attivo spetta esclusivamente al medico che effettua la prescrizione. La Regione Calabria invece avrebbe imposto ai medici di prescrivere solo il principio attivo non più coperto da tutela brevettuale. Il TAR ha sentenziato che la norma statale prevede la possibilità di introdurre dei limiti, purché siano basate sull’equivalenza terapeutica di principi attivi diversi e vi sia la positiva valutazione in questo senso dell’AIFA, che in questo caso non c’è.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla, nei limiti di quanto di interesse delle ricorrenti, il provvedimento impugnato.
Condanna inoltre il Commissario ad acta al pagamento di spese e competenze del giudizio.
Redazione – 11/08/2015