Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge Balduzzi dopo sei ore e mezzo di riunione. Il testo entrato è di 16 articoli. Rimaste le norme di principale interesse sanitario, dalle cure primarie, ai farmaci e all’intramoenia. Via la tassa sulle bibite e il Piano nazionale per la non autosufficienza. Ecco il decreto e la relazione illustrativa.
05 SET – Ci sono volute diverse ore di confronto serrato, articolo per articolo, ma alla fine Balduzzi ce l’ha fatta. Il Governo ha approvato il suo decreto legge nonostante i tanti dubbi della vigilia e i niet delle Regioni e non solo. In tutto 16 articoli contro i 27 della prima bozza.
I dubbi sulla costituzionalità del decreto sono superati, per il ministro, dalle caratteristiche dell misure adottate per le quali, si legge nel decreto si è: "Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure finalizzate ad assicurare e garantire la continuità, la funzionalità e lo svolgimento delle particolari attività connesse ai bisogni di salute, di qualità e appropriatezza delle cure ed economicità nell’impiego delle risorse e, in particolare, di assistenza territoriale, di professione e responsabilità dei medici, di dirigenza sanitaria e governo clinico, di garanzia dei livelli essenziali di assistenza per le persone affette da malattie croniche e rare nonché da dipendenza da gioco con vincita di denaro, di norme tecniche per le strutture ospedaliere, per promuovere corretti stili di vita, nonché di interventi in materia di sicurezza alimentare e di emergenze veterinarie, di farmaci e di servizio farmaceutico, di sperimentazione clinica dei medicinali, di razionalizzazione di alcuni enti sanitari, di trasferimento alle regioni delle funzioni di assistenza sanitaria al personale navigante".
Ecco il nuovo indice del provvedimento:
Capo I
Norme per la razionalizzazione dell’attività assistenziale e sanitaria
ART. 1
(Riordino dell’assistenza territoriale e mobilità del personale delle aziende sanitarie)
ART. 2
(Esercizio dell’attività libero professionale intramuraria)
ART. 3
(Responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanita