Art. 1
(Disposizioni di carattere generale)
Il presente regolamento disciplina, ai sensi della legge 9 gennaio 2019, n.3, nonché ai sensi dell’art.1, comma 44, legge 6 novembre 2012, n.190,i rapporti tra il personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa e i portatori di interessi, al fine di garantire:
- l’adempienza delle misure obbligatorie contenute nel Piano Triennale Anticorruzione;
- il proseguimento della mission aziendale di tutela della salute dei cittadini;
- il proseguimento dell’assistenza sanitaria e socio sanitaria.
Art.2
(Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento si applica ai dipendenti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, con rapporto a tempo determinato o indeterminato, con particolare attenzione verso farmacisti ospedalieri, dirigenti medici, personale del S.S.R che intrattiene rapporti con i portatori di interesse.
2. A tal proposito, l’Azienda estende, per quanto compatibili, gli obblighi previsti dal presente regolamento a tutti i consulenti e collaboratori, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico,nonché nei confronti dei collaboratori e/o dei portatori di interessinei settori delle forniture di dispositivi sanitari/medicali e di prodotti farmaceutici
Art.3
(Principi vincolanti)
I soggetti indicati nell’Articolo 2:
- non possono intrattenere rapporti di lavoro, in qualità di sperimentatore, coordinatore, consulente,collaboratore con ditte/enti/organizzazioni produttrici di prodotti farmaceutici e/o dispositivi sanitari/medicali;
- non possono percepire compensi direttamente e/o indirettamente dagli enti/organizzazioni in relazione alla produzione di farmaco/dispositivo; non possono svolgere studi clinici in relazione allo sviluppo di un farmaco/dispositivo sanitario per conto di ditte/enti/organizzazioni produttrici di prodotti farmaceutici e/o dispositivi sanitari/medicali;
- non possono partecipare a comitati o organi consultivi che hanno prodotto decisioni correlate alla ricerca su un farmaco/dispositivo medico sanitario;
- non possono accettare, a qualsiasi titolo, sponsorizzazioni o rimborsi da aziende farmaceutiche/ organizzazioni sanitarie/produttori/fornitori di dispositivi medici/ o di altri beni sanitari o non sanitari;
- non possono ricevere, direttamente e/o per tramite dell’ente/ organizzazione, forniture di farmaci o attrezzature, oppure supporti amministrativi da sponsor/azienda farmaceutica/organizzazione sanitaria/produttore e/o fornitore di dispositivi medici o di altra tecnologia o beni anche non sanitari;
- dovranno compilare e sottoscrivere una dichiarazione pubblica di interessi di cui all’art.11 del piano triennale anticorruzione “Adozione dei modelli per la dichiarazione di pubblica attività/relazioni/interessi.”
Art. 4
(Registro degli accessi)
E’ istituito il Registro pubblico dei soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interesse. Sarà compito della Segreteria di Direzione Medica di Presidio di gestire il Registro e le iscrizioni.
I soggetti che intendono esercitare l’attività di rappresentanza di interesse, promuovendo interessi leciti propri o di altro soggetto rappresentato, sono tenuti ad iscriversi al Registro dove indicheranno: -nome, cognome e Azienda di appartenenza -motivo delle visite.
Il portatore di interessi accorderà, tramite modulo, il consenso al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione sul sito web aziendale delle informazioni fornite.
Il registro verrà vidimato ad ogni pagina, non potrà contenere alcuna cancellatura e non dovrà essere manchevole di alcuna pagina.
L’accesso alle strutture Aziendali sarà concesso ai soggetti portatori di interessi che sono in possesso del relativo tesserino di riconoscimento che ne indichi dati anagrafici, logo dell’azienda per la quale lavorano ovvero ai soggetti fornitori di presidi medici, la cui ditta sia regolarmente iscritta nell’elenco dei fabbricanti di dispositivi medici iscritti presso il Ministero della Salute ai sensi dell’art. 11 comma 7, del D. Lgs n. 46/97 e, pertanto, siano abilitate alla fornitura di dispositivi medici su misura.
Art. 5
(Agenda degli incontri)
I portatori di interesse potranno accedere alle strutture aziendali solo dopo aver concordato giorno e ora dell’incontro con la segreteria della Direzione Medica di Presidio, che coordinerà l’Agenda degli incontri.
Agli stessi verrà rilasciato uno “stampato” che, al termine della visita, dovrà essere firmato dal medico con cui è avvenuto l’incontro e restituito alla segreteria.
La Segreteria si occuperà anche di inviare, con cadenza trimestrale, una rendicontazione degli accessi alla Direzione Aziendale e, per conoscenza, al responsabile aziendale anticorruzione.
Art. 6
(Obblighi dei portatori di interessi)
I soggetti iscritti al Registro sono tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal presente regolamento e da eventuali ulteriori disposizioni applicative, nonché ad ogni altra prescrizione stabilita in generale per i soggetti estranei all’Azienda.
Art. 7
(Disposizioni finali)
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento a quanto stabilito nelle vigenti disposizioni nazionali e regionali ed in particolare alla Legge 190/2012 e s.m.i
Delibera ASP 8 del Direttore Generale n.346 del 29 lug. 2019
N.d.R.: Ma questi signori di che partito sono portatori di interesse? E’ bene saperlo per essere sicuri per chi NON votare alle prossime elezioni. Hanno ottemperato poi a tutte le norme di legge sulla privacy per chi detiene elenchi? Chi è il responsabile degli elenchi? E’ garantito il rispetto del diritto dei lavoratori alla propria dignità e riservatezza?. E’ configurabile un controllo occulto, effettuato cioè da persone non identificate dal lavoratore come controllori della propria azienda (vietato in quanto ritenuto lesivo della personalità del lavoratore)? E’ stata data la visibilità opportuna alla delibera come dichiarato in premessa (nessun ISF sapeva niente)? Sono state preventivamente sentite le Associazioni di categoria come prescrive il D.Lgs. 219/06 e le linee guide sul Regolamento d’Informazione Scientifica della Conferenza delle Regioni?