A seguito dell’approvazione del DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, che prevede l’applicazione fino al 30 aprile 2021 delle disposizioni del DPCM 2 marzo 2021, si dispone di prorogare le disposizioni previste dalla precedente nota del 04/03/2021 (prot. 0043421).
Sono quindi sospesi fino al 30 aprile 2021 gli incontri degli Informatori Scientifici del Farmaco e dei rappresentanti di dispositivi medici presso tutte le strutture del Servizio sanitario aziendale.
In deroga a quanto sopra, l’accesso è consentito, solo in casi eccezionali, previa richiesta del Direttore della U.O. /Servizio e rilascio dell’autorizzazione scritta da parte del Direttore medico della struttura.
L’attività di informazione potrà comunque essere svolta utilizzando modalità alternative da remoto.
Restano per il momento invariate le disposizioni comunicate con nota prot. 86806 del 15/06/2020, per quanto concerne l’accesso agli ambulatori dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Famiglia ed alle farmacie convenzionate; si ricorda che tali disposizioni raccomandano di prediligere l’attività da remoto e consentono lo svolgimento di incontri con Informatori/rappresentanti, esclusivamente nel rispetto delle regole riportate nella suddetta nota.
Le presenti disposizioni potranno comunque essere soggette a modifiche, in relazione all’evolversi del quadro epidemiologico ed all’emanazione di ulteriori provvedimenti nazionali o locali.
Si raccomanda ai destinatari di diffondere tempestivamente, nell’ambito delle proprie competenze, i contenuti della presente a tutte le UU.OO. e Servizi ospedalieri e territoriali, nonché ai Medici di Medicina Generale ed ai Pediatri di Famiglia.
N.d.R.: Il piano vaccinale nazionale ha reinserito gli ISF nella fase 1 delle vaccinazioni anti covid-19 considerandolo personale di interesse sanitario che frequenta strutture sanitarie e sociosanitarie, lo stesso dice il DL 44 che, con la stessa dizione, obbliga le regioni e province autonome a vaccinare gli ISF. Ne deriva che il provvedimento dell’APSS Trento non è conforme al DL 44 e può essere impugnato davanti al TAR