DECRETO 3 Agosto 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N° 198 del 27 agosto 2007: “Riconoscimento dell’idoneita’ di altre lauree ai fini dello svolgimento dell’attivita’ di informatore scientifico.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante l’attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche’ della direttiva 2003/94/CE;
Visto, in particolare, l’art. 122, comma 2 del richiamato decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il quale stabilisce che gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma di laurea di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, o di laurea specialistica di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, in una delle seguenti discipline o in uno dei settori scientifico-disciplinari alle cui declaratorie le discipline medesime fanno riferiment medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica con indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche o medicina veterinaria o che, in alternativa, gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma universitario in informazione scientifica sul farmaco di cui al decreto ministeriale 30 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 aprile 1994 o della corrispondente laurea di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999,
n. 509 e 22 ottobre 2004, n. 270;
Visto, in particolare, l’art. 122, comma 2 del richiamato decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il quale stabilisce che gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma di laurea di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, o di laurea specialistica di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, in una delle seguenti discipline o in uno dei settori scientifico-disciplinari alle cui declaratorie le discipline medesime fanno riferiment medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica con indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche o medicina veterinaria o che, in alternativa, gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma universitario in informazione scientifica sul farmaco di cui al decreto ministeriale 30 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 aprile 1994 o della corrispondente laurea di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999,
n. 509 e 22 ottobre 2004, n. 270;
Rilevato che il succitato comma stabilisce altresi’ che il Ministro della salute puo’, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, con decreto, riconoscere come idonee altre lauree, specificando gli insegnamenti essenziali ai fini della formazione;
Sentito il Ministero dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto del Ministero dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica, 3 novembre 1999, n. 509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”;
Visto il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell’universita’ e della ricerca scientifica 3 novembre 1999, n. 509”;
Decreta: