AIFA. Elenchi degli Informatori Scientifici del farmaco relativi all’anno 2019

L’art. 122 comma 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219 (emanato in attuazione della direttiva 2001/83/CE e della direttiva 2003/94/CE) prevede che “[…] Nel mese di gennaio di ogni anno ciascuna impresa farmaceutica deve comunicare, su base regionale, all’AIFA il numero dei sanitari visitati dai propri informatori scientifici nell’anno precedente, specificando il numero medio di visite effettuate. A tale fine, entro il mese di gennaio di ogni anno, ciascuna impresa farmaceutica deve comunicare all’AIFA l’elenco degli informatori scientifici impiegati nel corso dell’anno precedente, con l’indicazione del titolo di studio e della tipologia di contratto di lavoro con l’azienda farmaceutica”.

In ossequio alla norma, si comunica che il termine ultimo per la trasmissione degli elenchi degli Informatori Scientifici del farmaco relativi all’anno 2019, da effettuare inserendo i dati sul Front End Informazione Medico Scientifica dell’AIFA, è fissato al 31 gennaio 2020.

Al fine di facilitare tale operazione, l’interfaccia informatica rende disponibili i dati inseriti negli anni precedenti consentendone la conferma e la modifica.

L’azienda titolare di almeno una AIC valida non è sottoposta all’obbligo di trasmettere gli elenchi degli informatori scientifici se, nel corso dell’anno di riferimento, non ha immesso sul mercato alcun medicinale e non ha realizzato alcuna forma di pubblicità dei medicinali. Questa situazione è autocertificata dal legale rappresentante dell’azienda compilando l’apposito modulo di Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (allegato al comunicato dell’ufficio IS del 16/06/2017).

Si coglie l’occasione per ricordare all’utente aziendale la modalità di accesso al Front End AIFA:

  1. accedere al sito https://servizionline.aifa.gov.it/registrazione/ e compilare la schermata con i propri data anagrafici;
  2. nella seconda schermata, verificare i dati inseriti e inserire un codice ” CAPTCHA” per effettuare la registrazione;
  3. dopo questa operazione l’utente riceverà una email di conferma contenente un link; cliccare sul link per finalizzare la registrazione;
  4. dopo questa operazione l’utente riceverà una seconda email contenente una password provvisoria al portale dei servizi AIFA;
  5. a questo punto l’utente potrà accedere al portale dei servizi (all’indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it/portale/ ) inserendo, come username, la combinazione del proprio “nome.cognome” e, come password, la password provvisoria inviata via email;
  6. al primo accesso, il sistema chiederà un cambio password obbligatorio;
  7. una volta uscito dalla funzione di cambio password, l’utente potrà accedere di nuovo a https://servizionline.aifa.gov.it/portale/ inserendo username e password. A questo punto l’utente vedrà la propria dashboard (che inizialmente sarà vuota in quanto non abilitata per nessun applicativo);
  8. per abilitare gli applicativi, accedere all’indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it/portale ed eseguire il login con le stesse credenziali usate al punto 7. Qui l’utente avrà modo di scegliere per quali applicativi richiedere l’abilitazione (es. IMS – Informatori Scientifici) e, successivamente, per quale azienda operare (anche più di una);
  9. dopo che l’utente avrà finalizzato il punto 8, l’AUA (utente amministratore) dell’azienda scelta potrà accettare la richiesta e quindi ammettere all’utilizzo dell’applicativo;
  10. quando l’AUA avrà accettato la richiesta, l’utente, ripetendo l’operazione di cui al punto 7, vedrà nella propria dashboard il pulsante per l’accesso all’applicativo.

Per quanto riguarda l’indicazione del periodo di attività dell’ISF, si raccomanda l’attenta lettura del manuale d’uso, in particolare del paragrafo 1.5.3 Gestione Informatori Scientifici del Farmaco (ISF). Si ricorda che nel campo “da ___ (obbligatorio)” deve essere inserita la data d’inizio del rapporto di lavorodell’informatore scientifico del farmaco con l’azienda dichiarante, mentre nel campo “a _____ (facoltativo)” deve essere inserita quella di fine del rapporto di lavoro.

AIFA – Pubblicato il: 10 dicembre 2019

 

Exit mobile version