AGCM: Tra i procedimenti più significativi della sua Presidenza, Pitruzzella ha citato quelli nel settore farmaceutico, “aventi carattere particolarmente odioso perché colpivano consumatori assai vulnerabili”. In particolare, nel caso Aspen, l’Antitrust ha utilizzato una fattispecie raramente applicata, quella di abuso per prezzi eccessivi, facendo da apripista anche all’intervento da parte della Commissione europea e ottenendo infine la riduzione dei prezzi dei farmaci antitumorali fino all’80%. [dal sito AGCM]
Etratto della relazione annuale del presidente dell’Autorità Antitrust, Giovanni Pitruzzella, tenuta oggi
Per quanto riguarda il settore privato, una particolare rilevanza ha assunto la decisione che ha sanzionato con 180 milioni di euro l’intesa tra due imprese farmaceutiche (Roche e Novartis), avente per oggetto la promozione, nel settore della cura di una grave patologia oftalmica (la maculopatia degenerativa), del farmaco molto più caro (Lucentis) a scapito di quello assai più economico (Avastin).
In particolare, l’intesa riguardava la diffusione di informazioni volutamente esagerate circa la minore sicurezza dell’uso del farmaco più economico per spingere i pazienti e i medici a utilizzare il farmaco più caro. L’intesa si traduceva in rilevanti guadagni economici per le due imprese, a causa dei complessi rapporti di licenza e di partecipazioni azionarie esistenti tra le stesse, con crescita dei costi per i pazienti e per il sistema sanitario. Infatti, le differenze di costo tra i due farmaci erano esorbitanti: a fronte del costo di una dose di Avastin, che poteva variare da 15 a 80 euro, l’equivalente dosaggio di Lucentis si attestava su un prezzo superiore a 900 euro. La decisione è stata confermata dal Giudice amministrativo di primo grado; successivamente, a seguito dell’appello davanti al Consiglio di Stato, è stata proposta una questione pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia. Quest’ultima, con una decisione del 2018, ha confermato l’interpretazione dell’art. 101 TFUE proposta dall’Autorità.
La sentenza è molto interessante non solo per i profili che investono i rapporti tra concorrenza, da una parte, e regolazione e diritti di proprietà intellettuale, dall’altra, ma anche perché, avallando le scelte dell’Antitrust italiana, sembra delineare un nuovo profilo di illiceità hard core. Ossia quello relativo alla diffusione di un’informazione allarmante e ingannevole al punto di alterare la percezione dei rischi e di manipolare il processo concorrenziale, orientando le prescrizioni mediche verso il prodotto più oneroso. Si tratta di un indirizzo che potrà trovare applicazione anche in altri ambiti, ponendo in primo piano il problema della legittimità delle condotte informative delle imprese e che si intreccia con la concomitante disciplina di tutela del consumatore nei confronti della pubblicità ingannevole.
Nel settore farmaceutico, peraltro, l’Autorità è intervenuta più volte anche per sanzionare abusi di posizione dominante, aventi un carattere particolarmente odioso perché colpivano consumatori assai vulnerabili. In questa prospettiva, vorrei brevemente citare il caso di un’impresa dominante (Pfizer) che ha abusato della tutela brevettuale concernente un certo farmaco per realizzare un’estensione indebita del regime di esclusiva, ritardando l’entrata nel mercato di farmaci generici, che hanno costi sensibilmente inferiori agli originators. In un altro caso del 2016 è stata sanzionata una multinazionale sudafricana (Aspen) utilizzando la fattispecie, raramente applicata, di abuso per prezzi eccessivi, che è stata utilizzata a fronte di un incremento del prezzo di alcuni farmaci antitumorali superiore al 1500% e privo di ogni giustificazione in relazione alla struttura dei costi.
È molto interessante osservare come questa tipologia di abuso abbia ripreso a essere impiegata in Europa: subito dopo la decisione italiana, infatti, anche la Commissione ha aperto una procedura nei confronti di Aspen. A seguito dell’intervento dell’Autorità, i prezzi di tali farmaci, al termine del processo di negoziazione con AIFA, sono stati ridotti fino all’80%.
AGCM. Relazione annuale sull’attività svolta
(estratto della relazione annuale)
Notizie correlate: Consiglio di Stato. Ordinanza N. 00966/2016 REG.PROV.COLL (Avastin Lucentis)
L’AGCM e glio Ordini Professionali Sanitari:
Legge Lorenzin: istituzione nuove professioni sanitarie LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3