Al Presidente della Giunta Regionale data: 15 maggio 2020 Prot. N. 4762/20
ORDINA
-ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica-
1) di confermare le attuali modalità di erogazione della assistenza sanitaria di base negli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nel rispetto di quanto disposto dal Ministero della Salute, che prevede l’attività di studio previa adozione delle vigenti misure di precauzione e prevenzione di contagio da COVID-19, a tutela del paziente e dell’operatore sanitario. Le visite nello studio del medico di medicina generale e pediatra di libera scelta sono effettuate, a seguito triage telefonico, su prenotazione con le modalità stabilite dal medico (telefono cellulare, fisso, mail, ecc.) e comunicate con mezzi idonei ai propri assistiti, permanendo l’obbligo del medico di garantire una facile accessibilità al servizio e la regolare acquisizione delle richieste di visita degli utenti;
2) di precisare che restano ferme le disposizioni che consentono di continuare ad assicurare telematicamente o a distanza (telefono, mail) una parte delle attività connesse alle prescrizioni farmaceutiche, siccome disposto dal punto 2) dell’ordinanza n. 4 dell’11 marzo 2020 e dal punto 12) dell’ordinanza n. 7 del 13 marzo 2020;
3) di autorizzare i MMG/PLS , nelle more del pieno ripristino delle attività specialistiche ambulatoriali ed al fine di evitare interruzioni di terapia ai pazienti interessati, a ripetere le prescrizioni di farmaci sottoposti a Piano Terapeutico per la durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e comunque sino a quando il paziente non effettua la visita di controllo, purché questa sia già prenotata;
4) di disporre – a far data dal 18 maggio 2020 – la ripresa delle visite medico legali in ambito assistenziale dando mandato alle AASSLL:
- -di garantire accessi programmati alla struttura sia del paziente che dell’eventuale accompagnatore necessario in ragione della inabilità dello stesso;
- -di rispettare le misure di precauzione e prevenzione del contagio da COVID-19;
- -di garantire l’effettuazione delle visite domiciliari già programmate e non effettuate alla data odierna;
5) di disporre – a far data dal 18 maggio 2020 – la ripresa delle attività ambulatoriali inerenti la medicina dello sport nel rispetto delle misure di precauzione e prevenzione di contagio da COVID-19;
6) di consentire il graduale ripristino della attività degli informatori scientifici dei farmaci o dei dispositivi medici sia presso le strutture del SSN che presso i MMG e i PLS, con le modalità di seguito riportate:
- l’attività di informazione scientifica relativa a farmaci e dispositivi può essere effettuata previo appuntamento con il medico interessato;
- privilegiare l’informazione scientifica da remoto con modalità telematiche;
- l’attività face to face può essere effettuata purchè nel rispetto delle misure precauzionali e di prevenzione del contagio da COVID-19;
7) di individuare percorsi appropriati che garantiscano prestazioni di Assistenza protesica e di Assistenza integrativa improntate alla massima tutela dei soggetti fragili aventi diritto dal rischio dell’esposizione al contagio;
8) di stabilire che, per le motivazioni in narrativa, l’accesso semplificato riguarda le prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa incluse negli elenchi 1, 2A e 2B di cui al Nomenclatore Allegato 5 al DPCM del 12.01.2017 e gli ausili di cui all’Allegato 2 dello stesso decreto”;
9) di disporre che le Aziende Sanitarie Locali in ragione di quanto messo in evidenza dall’ASR, si attengono agli indirizzi operativi dalla medesima descritti, validi non solo per le prestazioni riguardanti dispositivi/ausili ortopedici, ma anche per le altre prestazioni di assistenza protesica, per le quali la concessione e autorizzazione o il rinnovo è disciplinato dal DPCM LEA 2017 Allegato 12 e assistenza integrativa di cui agli Allegati 2 e 11;
10) di affidare per quanto espresso nel documento tecnico allegato e nel presente atto, alle Aziende Sanitarie Locali la corretta attuazione per il periodo emergenziale, delle descritte procedure semplificate”.
11) di assicurare il rispetto delle indicazioni operative e delle misure di semplificazione assentite, che avranno effetto fino a nuove disposizioni o integrazioni in ulteriori provvedimenti, con la raccomandazione per le competenti Aziende Sanitarie Locali, in relazione alle prestazioni assicurate, l’attuazione delle modalità previste, la vigilanza e la più ampia diffusione alle disposizioni del presente provvedimento.