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Decreto Trasparenza. Informazioni dettagliate sui nuovi contratti di lavoro

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 luglio, con entrata in vigore il 13 agosto, con immediata applicazione nelle lettere di assunzione

Trasparenza Lavoro: nuovi obblighi informativi dal 13 agosto

PMI – 3 agosto 2022

Nuovi obblighi informativi in fase di assunzione sulle condizioni contrattuali, soprattutto per contratti atipici: cosa prevede il Decreto Trasparenza.

Informazioni dettagliate sul rapporto di lavoro, in termini di contratto applicato, inquadramento, sedi, orari, mansioni e prescrizioni minime, ad esempio sul periodo di prova: sono le indicazioni contenute nel nuovo dlgs 104/2022, il cosiddetto Decreto Trasparenza, che recepisce una direttiva Europea sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili (direttiva UE 2019/1152), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 luglio, con entrata in vigore il 13 agosto, con immediata applicazione nelle lettere di assunzione.

Condizioni di lavoro più trasparenti

Si tratta di un quadro normativo che regola i rapporti di fondo fra datore di lavoro e dipendenti, attraverso regole che in larga parte sono già recepite dai contratti di lavoro. Ci sono però delle novità di rilievo, ad esempio in materia di obblighi informativi relativi a piattaforme digitali che intervengano nell’organizzazione o nell’esecuzione del lavoro.

La legge disciplina il diritto all’informazione sugli elementi essenziali del rapporto e sulle condizioni di lavoro, con  relativa tutela. Si applica ai contratti di tipo subordinato, a tempo indeterminato o a termine, anche part-time, somministrazione, lavoro intermittente, parasubordinati, prestazioni occasionali.

Sono previste sanzioni da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore in caso di omessa o incompleta informativa con la lettera di assunzione.

Nel provvedimento vengono elencati tutti gli elementi informativi da fornire al lavoratore nel momento dell’assunzione, in forma scritta. Si tratta di dati fondamentali (orari, mansioni, inquadramento) sempre contenuti nel CCNL applicato, che va consegnato al lavoratore.

I periodi di prova non possono mai superare i sei mesi (niente slittamenti in caso di ferie, permessi, Legge 104 ecc.), o la durata inferiore prevista dai contratti collettivi, ne è possibile reiterare tale periodo (in caso di rinnovo di un contratto per la stessa funzione e compiti, non deve scattare un nuovo periodo di prova).

Un’altra novità è rappresentata dagli obblighi informativi su sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati (come le piattaforme telematiche che fanno i turni): il datore di lavoro deve informare il lavoratore dell’uso di tali sistemi, sugli aspetti del rapporto di lavoro coinvolti, sulla loro finalità e sul funzionamento. Ancora: si introduce il principio di minima prevedibilità dell’orario di lavoro e si riconosce al lavoratore il diritto a chiedere una forma contrattuale più stabile trascorsi sei mesi dall’assunzione.

In pratica, si armonizzano le attuali misure e si integrano tutele minime per lavoratori con contratti atipici – collaborazioni organizzate anche tramite piattaforme, prestazioni occasionali, collaborazioni coordinata e continuativa) in tema di trasparenza sul rapporto e sulle condizioni di lavoro.

 

 

 

 

Redazione Fedaisf

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