Dopo il family act, di cui tuttavia si attendono ancora i decreti attuativi, entrano a regime le nuove regole sulla tutela della genitorialità. A tre anni dalla direttiva europea n. 1158 del 2019, infatti, il 22 giugno scorso il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto di recepimento di cui si attende ora la imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che accresce le opportunità di astensione dal lavoro per chi ha figli minori.
Importanti le novità: la più sostanziale, quella del congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni, retribuito al 100 per cento dello stipendio, in verità è stata anticipata nell’ultima legge di bilancio e arriva dopo anni di battaglie sindacali per accorciare le distanze di genere sulla responsabilità nella cura dei figli. Ora questa opportunità è a regime; pertanto, i padri potranno usufruirne a partire dai due mesi precedenti ai cinque mesi successivi alla nascita del figlio. Si tratta di un diritto autonomo del padre, distinto dai cinque mesi di congedo di paternità “alternativo”, che spetta solo in caso di morte o grave malattia della madre.
Altra novità: il prolungamento del congedo parentale dagli attuali sei ai nove mesi in totale fra i due genitori. In questo caso, ciascun genitore potrà beneficiare di una indennità, pari al 30 per cento della retribuzione, fino al dodicesimo anno di vita del bambino e non è trasferibile all’altro genitore. In alternativa, tra loro, è prevista anche la possibilità di un ulteriore congedo di 3 mesi, sempre indennizzato con il 30 per cento dello stipendio.
Per i nuclei monoparentali, anche nei casi di affidamento esclusivo del figlio, il congedo parentale può durare per un massimo di undici mesi. In caso di adozione, nazionale o internazionale, del bambino, il periodo di congedo parentale viene individuato a partire dall’ingresso in famiglia e sempre entro il compimento del dodicesimo anno di vita del minore.
Anche alle lavoratrici autonome e libere professioniste è estesa la fruizione dell’indennità di maternità per periodi di astensione anticipata a causa di gravidanza a rischio. Le iscritte alla gestione separata dell’Inps avranno riconosciuta l’indennità della durata di tre mesi fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino.
Per quanto riguarda lo smart working, il decreto prevede una via preferenziale per la coppia con figli in situazioni di grave handicap, fino al compimento del dodicesimo anno di vita del minore, superando la norma che finora attribuiva alla sola madre la possibilità di accedervi per i soli tre anni successivi al congedo obbligatorio di maternità.
Fonte Patronato INCA – 12 luglio 2022
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La circolare INPS 3 gennaio 2022, n. 1 fornisce le prime indicazioni amministrative sulle nuove indennità di maternità e paternità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022. Nello specifico, l’articolo 239, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 dispone che alle lavoratrici autonome venga riconosciuta l’indennità di maternità per ulteriori 3 mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità. Ciò, a condizione che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro. Questi 3 mesi extra vanno ad aggiungersi ai 5 mesi già spettanti, due prima del parto e tre dopo il parto. Quindi in totale si arriva a 8 mesi.
Family Act, testo in Gazzetta: congedi parentali, incentivi, tutte le misure