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Consiglio di Stato. Sospesa la sentenza “Tachipirina e vigile attesa” del Tar del Lazio

La circolare del Ministero della Salute non ha natura vincolante

Consiglio di Stato. Va sospesa la sentenza del Tar Lazio che ha annullato la circolare del Ministero della salute sulla gestione domiciliare dei malati di Covid-19

Covid-19 – Sanità – Gestione domiciliare dei malati di Covid-19 – Linee guida promulgate dall’Aifa e mutuate con la circolare del Ministero della Salute 26 aprile 2021 – Sentenza del Tar dichiarativa dell’illegittimità – Va sospesa.

Deve essere sospesa in via monocratica la sentenza del Tar Lazio che ha accolto il ricorso proposto da alcuni medici avverso le Linee guida dell’Aifa e la circolare del Ministero della Salute “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2” aggiornata al 26 aprile 2021, per la gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Covid-19 (1).

(1) Ha chiarito il decreto che, contrariamente a quanto affermato dal Tar, la circolare del Ministero della Salute “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2” aggiornata al 26 aprile 2021 non ha natura vincolante ai fini delle scelte terapeutiche dei medici di medicina generale, per la cura domiciliare dei pazienti Covid-19. 

Il decreto chiarisce che il documento contiene, spesso con testuali affermazioni, “raccomandazioni” e non “prescrizioni”, cioè indica comportamenti che, secondo la vasta letteratura scientifica ivi allegata in bibliografia, sembrano rappresentare le migliori pratiche, pur con l’ammissione della continua evoluzione in atto.

Di conseguenza non emerge alcun vincolo circa l’esercizio del diritto-dovere del Medico di medicina generale di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti nella circolare sono semmai parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello anche internazionale.

Ne consegue che la sospensione della circolare, lungi da far “riappropriare” i Medici di medicina generale della loro funzione e delle loro inattaccabili e inattaccate prerogative di scelta terapeutica (che l’atto non intacca), determinerebbe semmai il venir meno di un documento riassuntivo delle “migliori pratiche” che scienza ed esperienza, in costante evoluzione, hanno sinora individuato, e detti medici ben potranno, nello spirito costruttivo della circolazione e diffusione delle informazioni scientificomediche, considerare come raccomandabili, salvo scelte che motivatamente, appunto in scienza e coscienza, vogliano effettuare, sotto la propria responsabilità (come è la regola), in casi in cui la raccomandazione non sia ritenuta la via ottimale per la cura del paziente ​​​​​​​

Anno di pubblicazione:2022

Materia: Covid-19, Sanità

Tipologia: Focus di giurisprudenza e pareri

Consiglio di Stato 19 gennaio 2022


Pubblicato il 19/01/2022

N. 00207/2022 REG.PROV.CAU. N. 00411/2022 REG.RIC.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 411 del 2022, proposto dal Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente le linee guida per la gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Sars-Cov-2 (Covid-19);

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che la sintetica motivazione della sentenza appellata afferma la natura vincolante, ai fini delle scelte terapeutiche dei medici di medicina generale, per la cura domiciliare dei pazienti Covid, della circolare ministeriale;

Ritenuto che, in questa sede di delibazione sommaria, laddove non emerge una puntuale motivazione circa il carattere vincolante censurato, appare invece:

– che il documento contiene, spesso con testuali affermazioni, “raccomandazioni” e non “prescrizioni”, cioè indica comportamenti che secondo la vasta letteratura scientifica ivi allegata in bibliografia, sembrano rappresentare le migliori pratiche, pur con l’ammissione della continua evoluzione in atto;

– che di conseguenza non emerge alcun vincolo circa l’esercizio del diritto-dovere del MMG di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti nella circolare sono semmai parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello anche internazionale;

– che, dunque, la sospensione della circolare, lungi da far “riappropriare” i MMG della loro funzione e delle loro inattaccabili e inattaccate prerogative di scelta terapeutica (che l’atto non intacca) determinerebbe semmai il venir meno di un documento riassuntivo delle “migliori pratiche” che scienza ed esperienza, in costante evoluzione, hanno sinora individuato, e che i MMG ben potranno, nello spirito costruttivo della circolazione e diffusione delle informazioni scientifico-mediche, considerare come raccomandabili, salvo scelte che motivatamente, appunto in scienza e coscienza, vogliano effettuare, sotto la propria responsabilità (come è la regola), in casi in cui la raccomandazione non sia ritenuta la via ottimale per la cura del paziente;

P.Q.M.

accoglie l’istanza e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza appellata fino alla discussione collegiale che fissa alla camera di consiglio del 3 febbraio 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti appellate.

Così deciso in Roma il giorno 19 gennaio 2022.

Il Presidente

Franco Frattini

IL SEGRETARIO


 

Nota: Come avevamo commentato, la sentenza del TAR in realtà non avrebbe avuto alcuna conseguenza concreta perché le linee guida Aifa non hanno vincolato affatto l’attività dei medici. Semmai, i dati degli ultimi giorni evidenziano il problema opposto: nel senso che causa delle prescrizioni anti-Covid, l’azitromicina è introvabile in molte farmacie. Oltre a danneggiare i pazienti che non ne traggono beneficio, il suo abuso contribuisce alla diffusione di batteri resistenti ai farmaci, secondo l’Oms causa di morte per circa 700 mila persone ogni anno. Il Consiglio di Stato ha ribadito questa posizione.

Nei giorni scorsi, in un’intervista al Corriere della Sera, Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, aveva parlato di “due lavori scientifici che derivano dal nostro gruppo di ricerca (che) dimostrano che l’impiego di antinfiammatori non steroidei utilizzati ai primi sintomi della malattia riduce del 90% l’evoluzione verso le forme gravi e l’ospedalizzazione. Entrambi gli studi hanno dei limiti e manca ancora la prova definitiva”. In compenso, proseguiva il professore, il paracetamolo, principio attivo della tachipirina, potrebbe risultare controproducente in quanto “consuma il glutatione che è un antiossidante molto potente. Proprio in questi giorni è uscito uno studio che mostra che i pazienti con Covid hanno uno stress ossidativo importante, probabilmente responsabile del danno infiammatorio polmonare, associato a deficit di glutatione e si è visto che questo deficit aumenta con l’età”.

Il prossimo 3 febbraio è stata fissata una camera di consiglio per la trattazione collegiale. Il decreto emesso da Frattini è infatti monocratico.

Il medico decide sempre sulla base del singolo paziente”, ha precisato Anelli, Presidente FNOMCeO. E ha chiarito: “I farmaci antivirali ora sono disponibili, ma ci perdiamo nella burocrazia. La prescrizione va effettuata dallo specialista che recepisce la segnalazione del medico di famiglia; il farmaco va poi ritirato nelle farmacie ospedaliere o comunque nelle strutture. Noi avremmo preferito che fossero a disposizione nei distretti per poter essere utilizzati dai medici sul territorio”.

 

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Redazione Fedaisf

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