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Payback. Il TAR del Lazio respinge il ricorso delle aziende farmaceutiche. Ora dovranno pagare 300 milioni per il 2019

La sentenza della sezione Terza Quater del Tar del Lazio, pubblicata il 9 dicembre (N. 12750/2021) respinge il ricorso di alcune aziende farmaceutiche che ora dovranno pagare 300 milioni di euro per il cosiddetto payback del 2019.

Il conto per il 2019 era inizialmente di 1 miliardo e 361 milioni. Le industrie dovevano rendere i soldi entro il giugno scorso. A quella data però dovevano dare ancora 600 milioni, che oggi sono scesi a 300 perché molti hanno deciso di pagare. Chi ha ricorso al Tar e sospeso il pagamento adesso dovrà versare la sua quota di sforamento, che si calcola sulla quota di mercato che hanno le singole aziende.

A metà ottobre Aifa aveva riferito che solo il 74% dell’importo totale era già stato versato. Il ritardato pagamento, come detto, era dovuto all’attesa della sentenza del TAR.

Come è noto nel caso in cui venga accertato dall’AIFA uno sforamento del tetto della spesa farmaceutica, le norme prevedono che il ripiano sia effettuato dalle imprese mediante versamenti disposti direttamente a favore delle Regioni e delle Province autonome. Tali somme sono calcolate sui prezzi dei farmaci al lordo dell’Iva.

Sembra che gli Enti locali e Farmindustria siano impegnate a trovare un accordo per una transazione così da chiudere la partita del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa. La trattativa riguarderebbe anche l’accordo per la sospensione per il prossimo anno dell’aggiornamento del prontuario da parte di Aifa. Se confermata, la trattativa concederebbe alle aziende farmaceutiche uno sconto che equivale a una riduzione delle entrate per le regioni pari a circa 300 milioni di euro

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Comunicato AIFA

AIFA accoglie con favore e rende note le recenti sentenze con cui il TAR Lazio ha respinto i ricorsi presentati da alcune aziende farmaceutiche contro il procedimento di calcolo del payback farmaceutico adottato dall’AIFA per l’anno 2019 e la definizione delle relative quote di competenza (sentenze nn. 12750/2021; 12757/2021; 12763/2021; 12771/2021).

Le sentenze, in netta discontinuità con quelle riguardanti i procedimenti relativi agli anni 2013-2017, hanno affermato la correttezza del complesso procedimento di calcolo svolto dall’AIFA e il fermo rispetto dei principi di buona amministrazione, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Sono state quindi respinte di fatto le contestazioni di insufficiente partecipazione al procedimento e le richieste dei ricorrenti per una sorta di “co-gestione” della spesa farmaceutica insieme all’Agenzia. È stata inoltre riconosciuta la legittimità della riservatezza mantenuta da AIFA in merito ai dati di vendita delle diverse imprese farmaceutiche.

Le citate sentenze hanno pertanto riconosciuto il corretto operato di AIFA, nonché gli sforzi effettuati per garantire la trasparente partecipazione al procedimento amministrativo di ogni singola azienda farmaceutica, in contemperamento con la tutela dell’interesse generale.

AIFA risponde in questo modo al proprio mandato istituzionale, favorendo il pieno recupero degli oneri di ripiano dello sfondamento del tetto della spesa per acquisti diretti da parte delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che nel 2019 ammontano a oltre 1,36 miliardi di euro.
Si tratta di risorse importanti per le Regioni e P.A. al fine di assicurare l’erogazione ottimale dell’assistenza farmaceutica in modo omogeneo sui territori a vantaggio di tutti i cittadini e pazienti.

AIFA – Comunicato Pubblicato il: 17 dicembre 2021

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Redazione Fedaisf

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