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L’ISF “plurimandatario”. È lecito? si, ma …

Il lavoro autonomo è la forma di lavoro svolta da un tipo di lavoratore previsto dal diritto del lavoro italiano, definito dall’art. 2222 del codice civile italiano come colui che si obblighi a compiere, a prezzo di un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente.

Il Codice Civile parla specificatamente di “contratto di agenzia”,  identificando lo stesso quale obbligazione tra due soggetti, di cui uno assume l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, la conclusione di contratti in una zona determinata. Lo stesso Codice prevede anche la possibilità che il contratto sia in esclusiva ovvero che in quella stessa zona affidata all’agente non ci siano altri incaricati che svolgano lo stesso lavoro affidato. Di qui, scaturisce anche la volontà della parte proponente di affidare all’agente una determinata zona e determinati prodotti al fine di sviluppare al meglio la propria nicchia di mercato. In tal caso, all’agente viene richiesta totale dedizione, nel senso che egli dovrebbe in teoria lavorare e promuovere solo i prodotti dell’azienda proponente. L’agente non solo ottiene un mandato in esclusiva ma si obbliga alla monomandatarietà.

Le due figure di agente monomandatario e quella di plurimandatario si differenziano notevolmente.

L’agente plurimandatario infatti è il professionista commerciale che rappresenta in una o più zone più aziende anche con prodotti diversi. Pertanto, egli non è legato da alcun vincolo in termini di rappresentanza né di prodotto, pur godendo di alcuni meccanismi previsti per il monomandato. Comunque, ambedue le figure professionali si inquadrano tra gli “autonomi”.

L’ISF può essere inquadrato come lavoratore autonomo con contratto di agenzia, ma in base alle leggi vigenti, non può avere attività di vendita diretta cioè non deve essere inquadrabile nella fattispecie dei contratto d’agenzia di cui agli articoli 1742 e 1752 Cod. Civ (potere di concludere contratti).

Secondo Enasarco gli ISF svolgono un’attività che, seppure finalizzata alla promozione/conclusione di contratti, è attuata senza assunzione in proprio del rischio economico e a questa figura professionale non si applica la normativa ENASARCO e sono quindi esclusi dal trattamento previdenziale della Fondazione, se non su base integrativa e facoltativa.

Pertanto, il contratto di agente plurimandatario, essendo un professionista prevalentemente commerciale, dovrebbe essere precluso all’ISF.

Fondamentale però il comma 3 dell’art. 122 del D.lgs. 219/06 che dice testualmente:

L’attività degli informatori scientifici è svolta sulla base di un rapporto di lavoro instaurato con un’unica impresa farmaceutica. Con decreto del Ministro della salute, su proposta dell’AIFA, possono essere previste, in ragione delle dimensioni e delle caratteristiche delle imprese, deroghe alle disposizioni previste dal precedente periodo”.

A tutt’oggi non ci risultano Decreti del Ministero della Salute che autorizzano, su proposta AIFA, deroghe all’obbligo di un rapporto di lavoro instaurato con un’unica impresa farmaceutica. Probabilmente siamo male informati, altrimenti non si spiegherebbero i tanti annunci di offerte di lavoro per ISF plurimandatari.

Ci viene il sospetto che ci siano approfittatori che contano sulla mancanza di controlli per sfruttare i lavoratori con contratti illegali. Un qualche controllo da parte dei NAS o della Guardia di Finanza sarebbe doveroso.


Note:

Secondo il tribunale di Marsala quando il collaboratore di un’impresa farmaceutica si limita a propagandare il prodotto presso i medici, e quindi a promuovere solo indirettamente gli affari del preponente, tale ausiliare non è un agente ma un propagandista scientifico, la cui attività può formare oggetto di lavoro subordinato od autonomo o talora può aggiungersi a quella di agente, quando questi curi anche la stipulazione dei singoli contratti.

Secondo la Cassazione “La prestazione del propagandista è caratterizzata da un’attività che egli deve svolgere e la cui remunerazione non è connessa direttamente col risultato economico di quell’attività, posta in essere dal singolo lavoratore. Può così concludersi affermando che, mentre l’obbligazione assunta dal propagandista verso il datore di lavoro si definisce come obbligazione “di diligenza”, o “di mezzi”, nel senso che in essa il creditore nient’altro può legittimamente esigere se non il diligente comportamento del debitore, senza garanzia che si raggiunga un preciso risultato. — In tal modo la forma della retribuzione non ha significato in sé in quanto si connette al contenuto dell’obbligazione, giacché la provvigione si lega all’obbligazione di risultato (lavoro autonomo) mentre il corrispettivo di diverso genere si collega all’obbligazione di mezzo

professionisti pagati dietro compenso provvigionale, con determinati requisiti professionali necessari per l’iscrizione in Camera di Commercio (con la cosiddetta SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività – servizi).

 

Redazione Fedaisf

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