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Quale ruolo per il Capo Area? Colpevoli o innocenti?

Solitamente un matrimonio si fa in due, almeno cosi dovrebbe essere. Sono convinto che le responsabilità di tutto quanto noi oggi ci lamentiamo, come nel caso della deriva commerciale del nostro lavoro, abbia più di un attore coinvolto.

Risultati immagini per capo area e venditorePiù volte ci siamo detti che la nostra è una categoria di lavoratori determinati nel sostenere una forte propensione all’ individualismo. Le ragioni di questa nostra disposizione d’animo sono molteplici e una tra le tante che contribuisce a rafforzare questa particolare caratteristica è la figura che identifichiamo nel ruolo dell’A.M (n.d.r.: Area Manager o Capo Area).

Una figura volutamente commerciale che va in controtendenza ai disposti del D.lgs. 219/06 e che fa da collante tra gli ISF e il marketing. Questo ruolo (A.M.) ha generato, non per sua diretta volontà ma specificamente per volontà del marketing, quella distrazione dalle norme riportate nel D.lgs. 219, stravolgendo il senso della stessa legge, nello specifico gli art. 122, 126 e 130, che invito a leggere.

No cari colleghi, ho parlato di più attori. Sarebbe troppo facile individuare un solo colpevole. Tornando alla battuta iniziale sul matrimonio, dov’è che noi siamo corresponsabili se non addirittura, gli artefici principali di questa deriva commerciale?

Analizziamo attentamente le cause. Prima di tutto, non ditemi che mai nessuno ha trovato noioso leggere i disposti di una legge che riguarda la nostra professione.

Secondo, chi è che non si è mai sentito coccolato alla prima battuta sulle spalle, un gesto benevolo, tale da farci sentirci nelle grazie del signore (leggi datore di lavoro, A.M. ecc.)?

Terzo punto non meno importante, perché si è alle prime armi nel lavoro e quindi per inesperienza. Questo terzo punto ho ritenuto “non meno importante” perché, rivolgendomi ai più anziani, quante volte ci è capitato di aiutare/informare il collega alle prime esperienze lavorative sulle leggi comunitarie e regionali, riguardanti il nostro lavoro? Penso raramente.

A tutto ciò, non facciamoci mancare le velate minacce da parte dei nostri diretti responsabili che spesso, per non entrare in contrasto, abbiamo ritenuto pure convincenti a tal punto da far sorgere in noi, qualora avessimo manifestato particolare attenzione alle regole costituzionali, regionali che dir si voglia, quel senso di colpa tale, per cui questa nostra attenzione/osservanza, avrebbe potuto metterebbe a rischio tanti posti di lavoro. Quante volte ci siamo sentiti dire, Ti paga l’azienda…Non siamo convinti?

Domanda: abbiamo mai rischiato il posto di lavoro per aver chiesto di rispettare le leggi? Non mi pare, tant’è che i tanti, numerosi licenziamenti, a nostra memoria, non sono mai stati motivati da simili ragioni.

Ogni giorno la stampa riporta notizie di profitti industriali di settore con doppia cifra, i migliori tra le realtà industriali del nostro paese, allora perché abbiamo perso tanti posti di lavoro e continuiamo a subire tanti licenziamenti, epurazioni o snellimenti se il settore è così florido?

Siamo ancora convinti che le nostre difficoltà possano dipendere dal rispetto delle regole? Non mi pare,

A proposito di regole, quella che reputo essere la principale in merito alla nostra professione ce la riferisce l’art. 122 comma 6 del suddetto D.lgs. 219/06: “ Gli informatori scientifici devono riferire al servizio scientifico di cui all’articolo 126, dal quale essi dipendono, ed al responsabile del servizio di farmacovigilanza di cui al comma 4 dell’articolo 130, tutte le informazioni sugli effetti indesiderati dei medicinali, allegando, ove possibile, copia delle schede di segnalazione utilizzate dal medico ai sensi del titolo IX.” . Per maggiore chiarezza e completezza, si vada a leggere anche gli art. 126 e 130 del suddetto D.lgs.

Quindi, tornando alla figura dell’A.M., è vero, questi funge da filtro tra noi e il marketing orientando, qualora ce lo fossimo scordati, il nostro ruolo verso un aspetto sempre più commerciale e, tanto basta, dal momento che nessuno si oppone, per ritenere di non poter essere immuni da responsabilità su quanto accade sia a livello politico che sindacale. I contratti di lavoro e le sempre più rigide regole ultimamente imposte dalle regioni in merito all’informazione, sono un palese esempio. Siamo mai stati presenti al tavolo delle trattative, con la giusta determinazione?

Sia chiaro, al di là di queste considerazioni, non sto demonizzando la figura dell’A.M. perché questo, svolge il lavoro assegnatogli, non scordiamoci che ognuno di noi potrebbe un giorno, essere chiamato a ricoprire lo stesso incarico solo che, come spesso accade, una volta saliti su un gradino superiore ci si dimentica che prima si era professionisti ISF.  Non possiamo inoltre non rilevare che qui si evidenzia un problema, gli A.M. dipendono dal marketing e non dalla Direzione Scientifica e, il loro ruolo non viene riconosciuto o minimamente menzionato dal D.lgs 219/06.  Come si può giustificare questa figura quando la sua attività è disgiunta dalla dipendenza della Direzione Scientifica?

Questo è il vulnus che contrasta con il D.lgs.  Da un lato le regole a tutela della Salute Pubblica sull’uso dei medicinali, sulla pubblicità presso gli operatori della salute e sulla nostra figura professionale, dall’altro le regole e i diritti del commercio. Due aspetti in controtendenza.

A questo punto mi chiedo, ha senso la presenza di una figura come l’A.M.? Chissà…forse sarebbe più appropriata la figura del MSL (n.d.r.: Medical Science Liaison), decisamente più attinente al ruolo e alle responsabilità di una Direzione scientifica.

Rivedendo le nostre responsabilità, siamo mai stati veri interlocutori delle rappresentanze sindacali? In che modo e con quale determinazione siamo stati attenti all’operatività, e quanto abbiamo sostenuto il ruolo delle nostre RSU? Quante volte, ci siamo sentiti istigati pur avendo noi, capacità di intendere e volere, e senza alcuna ragione, a pensare che i nostri colleghi impegnati, con spirito di volontariato, fossero in mala fede? Sarà pure accaduto che in qualche circostanza si siano verificati casi di mala fede ma, una rondine non fa primavera. Sarebbe ora di smetterla di guardare al passato e cogliere l’occasione che ci si presenta in questo momento. Se pensate che tutto ciò sia inutile allora non scordiamoci che abbiamo, responsabilmente, ciò che ci meritiamo.

Quindi, siamo ancora convinti che questo matrimonio riguardi una sola parte, oppure siamo anche noi profondamente e moralmente coinvolti?

Dimenticavo, un’altra domanda che mi pongo è sull’art. 130, relativa alle “disposizioni concernenti il titolare dell’A.I.C.”, come la mettiamo con le numerose aziende produttrici di soli generici e che non vengono minimamente menzionate nel suddetto articolo di legge? Scusate la mia ignoranza, sono anche queste titolari dell’A.I.C. o no? Hanno, per intenderci, una Direzione Scientifica, un servizio di Farmacovigilanza?

Meditiamo…meditiamo…

Antonio Scano per la Redazione Fedaiisf


Note:

Al momento dell’emanazione della legge 219, Farmindustria e Sindacati inseriscono l’ISF, nel rinnovo CCNL Chimici di luglio 2006, nell’area Marketing – Vendite cominciando ad intaccarne il profilo professionale che verrà completato con il frettoloso rinnovo del 2012 dove con profili arzigogolati vengono inseriti concetti francamente dispregiativi della Legge e soprattutto viene introdotto il Livello C (profilo di venditore/piazzista) per i nuovi assunti.

Risultati immagini per piazzistaNel CCNL si presentano infatti alcune difformità rispetto alla legge. Una è la figura del Responsabile training tecnico/scientifico il quale sulla base delle politiche di marketing assicura l’addestramento scientifico e tecnico, anche in relazione alle tecniche di vendita, dell’intera struttura di informazione scientifica.

Il Capo dei capi area dell’area farmaceutica, coordinando una struttura di capi area, è responsabile del conseguimento degli obiettivi promozionali e di vendita. Il capo area assicura, sulla base dei piani e delle strategie aziendali, il coordinamento ed il controllo di un gruppo di ISF.

È evidente in tutto questo il controllo, contro la legge, del marketing e delle vendite dell’ISF. In particolare il diretto superiore di un ISF è un Capo Area che deve imporre i piani e le strategie aziendali che sono obiettivi promozionali e di vendita.

Non a caso, in base alla legge, nelle linee guida di regolamento regionale sull’informazione scientifica del farmaco approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 20 aprile 2006 al punto 5 si specifica “Gli ISF devono svolgere la loro attività presso i medici da soli; la presenza del capoarea o di altre figure professionali non correlate all’attività di informazione scientifica, è ammessa solo per funzioni diverse dalla informazione scientifica”. Molti regolamenti Regionali, adottando le linee guida della Conferenza delle Regioni, vietano l’affiancamento del Capo Area.

È evidente, anche in questo caso, che, in base alla legge, le Regioni considerano la figura del capoarea non correlata all’attività di informazione scientifica.

La difformità più clamorosa del CCNL rispetto alla legge è quando prevede che gli ISF neoassunti “saranno inquadrati nella posizione organizzativa C1 – C2. La permanenza in C dei lavoratori assunti quali ISF senza esperienza specifica nella mansione, sarà di 36 mesi che decorrono dalla data della assunzione”. La posizione organizzativa C1 e C2 è relativa agli operatori di vendita con l’incarico di viaggiare con compiti di vendita (piazzisti).

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AIFA.Chiarimenti su ISF

 

 

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