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Presentati 273 emendamenti al ddl Lorenzin sulla riforma degli Ordini Professionali

Ddl Lorenzin – “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute” -, una riforma degli ordini delle professioni sanitarie (ora Atto Camera n. 3868).

L’art. 3 riguarda la riforma degli Ordini Professionali

IRisultati immagini per commissione affari sociali cameral ddl conferisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ora in esame alla Commissione Affari Sociali della Camera, un decreto legislativo per la riforma dell’organizzazione, delle funzioni e del finanziamento degli ordini e collegi professionali anche mediante abrogazione della legge istitutiva di ciascun ordine, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia.

Per la professione medica e la professione odontoiatrica non cambierà sostanzialmente niente. Cioè l’ordine delle professioni sanitarie dell’area medica e scientifica è composta da: albo dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, albo dei veterinari, albo dei farmacisti, albo dei biologi, albo dei chimici, albo degli psicologi. I biologi si vedono “promossi” come professione sanitaria e vedono inserito il loro Ordine nel novero delle professioni sanitarie similmente agli psicologi. Avranno infatti una federazione ad hoc chimici-fisici e psicologi: per loro i rapporti non sono più con il Ministero di Grazia e Giustizia ma con quello della Salute. Che invece dovrà condividere i poteri in tema di ingegneri clinici e biomedici, iscritti in apposito albo nell’Ordine degli Ingegneri.

Viene istituito l’ordine delle professioni sanitarie dell’area infermieristica e ostetrica: albo degli infermieri e albo delle ostetriche. Per la professione infermieristica e per la professione ostetrica ci sarà quindi la trasformazione dei vecchi enti “Collegi” in “Ordini”. Da un punto di vista simbolico è un deciso passo in avanti nella valorizzazione del ruolo. Albo a parte degli infermieri pediatrici e per le ex vigilatrici di infanzia

È previsto l’ordine delle professioni sanitarie dell’area tecnica: albo dei tecnici audiometristi, albo dei tecnici di laboratorio biomedico, albo dei tecnici di neurofisiopatologia, albo dei tecnici ortopedici, albo dei tecnici audioprotesisti, albo dei tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, albo degli igienisti dentali, albo dei dietisti

Per le professioni tecniche, della riabilitazione e della prevenzione vi è il riconoscimento importante della costituzione degli albi che confluiscono in un unico Ordine, che è stato chiamato omnibus. Per tutte le figure prive di albo è un passo in avanti nell’uscita dal limbo a cui l’inerzia legislativa li aveva lasciati. In quest’area dovrebbe essere inseriti l’albo degli educatori professionale sanitari, albo dei fisioterapisti, albo dei logopedisti, albo degli ortottisti e assistenti di oftalmologia, albo dei podologi, albo dei tecnici della riabilitazione psichiatrica, albo dei terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, albo dei terapisti occupazionali; albo dei tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; albo degli assistenti sanitari. In quest’ultimo Ordine confluiranno gli albi delle nuove professioni di Osteopata e Chiropratico, fortemente voluto dalla presidente della Commissione Sanità Emilia Grazia De Biasi (Pd). Un emendamento prevede l’area della medicina non convenzionale in cui inserire albo dei chiropratici; albo degli osteopati; albo dei naturopati.

Tutte possono svolgere la loro attività in farmacia, tranne i medici, e i dentisti e chiunque prescriva farmaci

Elenco generale delle proposte emendative (273) in XII Commissione in sede referente riferite al C. 3868, in ordine di pubblicazione

Emendamenti e articoli aggiuntivi

Redazione – 25/07/2017

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Riportiamo sotto il ddl Lorenzin.


«Capo I
DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE
 Risultati immagini per ordini professioni sanitarie     Art. 1. – (Ordini delle professioni sanitarie). – 1. Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Qualora il numero dei professionisti residenti nella circoscrizione geografica sia esiguo ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero della salute, su proposta delle rispettive Federazioni nazionali e d’intesa con gli Ordini interessati, può disporre che un Ordine abbia per competenza territoriale due o più circoscrizioni geografiche confinanti.
2. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali:

          a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale;

          b) sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;

          c) promuovono e assicurano l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle professioni e dell’esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei princìpi etici dell’esercizio professionale indicati nei codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva;

          d) verificano il possesso dei titoli abilitanti all’esercizio professionale e curano la tenuta e la pubblicità degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;

          e) assicurano un adeguato sistema di informazione sull’attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in armonia con i princìpi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

          f) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all’esame di abilitazione all’esercizio professionale;

          g) rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell’esame di abilitazione all’esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l’adozione di disposizioni regolamentari;

          h) concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che possano interessare l’Ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi,

promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all’estero;

          i) separano, nell’esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell’autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispettiva professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione disciplinare o d’ufficio, compiono gli atti preordinati all’instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo all’organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per l’apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito. I componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza;

          l) vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell’illecito.
Art. 2. – (Organi). – 1. Sono organi degli Ordini delle professioni sanitarie:

          a) il presidente;

          b) il Consiglio direttivo;

          c) la commissione di albo, per gli Ordini comprendenti più professioni;

          d) il collegio dei revisori.

2. Ciascun Ordine elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:

          a) il Consiglio direttivo, che, fatto salvo quanto previsto per la professione odontoiatrica dall’articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è costituito da sette componenti se gli iscritti all’albo non superano il numero di cinquecento, da nove componenti se gli iscritti all’albo superano i cinquecento ma non i millecinquecento e da quindici componenti se gli iscritti all’albo superano i millecinquecento; con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione del Consiglio direttivo dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell’Ordine delle professioni infermieristiche;

          b) la commissione di albo, che, per la professione odontoiatrica, è costituita da cinque componenti del medesimo albo se gli iscritti non superano i millecinquecento, da sette componenti se gli iscritti superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila e da nove componenti se gli iscritti superano i tremila e, per la professione medica, è costituita dalla componente medica del Consiglio direttivo; con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo all’interno dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all’interno dell’Ordine delle professioni infermieristiche;

          c) il collegio dei revisori, composto da tre iscritti all’albo quali componenti effettivi e da un iscritto in qualità di revisore supplente. Nel caso di Ordini con più albi, fermo restando il numero dei componenti, è rimessa allo statuto l’individuazione di misure atte a garantire la rappresentanza delle diverse professioni.

3. La votazione è valida in prima convocazione quando abbia votato almeno un

quarto degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un decimo degli iscritti.
4. Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell’ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l’Ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il presidente è responsabile del procedimento elettorale.
5. Avverso la validità delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
6. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e l’assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel terzo quadrimestre dell’anno in cui il Consiglio scade. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.
7. Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.
8. Il presidente ha la rappresentanza dell’Ordine, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.
9. In caso di più albi nello stesso Ordine, con le modalità di cui al comma 7 ogni commissione di albo elegge e può sfiduciare il presidente, il vice presidente e, per gli albi con un numero di iscritti superiore a mille, il segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell’albo, di cui convoca e presiede la commissione. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di necessità ed esercita le funzioni a lui delegate, comprese quelle inerenti alla segreteria della commissione in relazione agli albi con un numero di iscritti pari o inferiore a mille.
Art. 3. – (Compiti del Consiglio direttivo e della commissione di albo). – 1. Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni:

          a) iscrivere i professionisti all’Ordine nel rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell’Ordine e pubblicarli all’inizio di ogni anno;

          b) vigilare sulla conservazione del decoro e dell’indipendenza dell’Ordine;

          c) designare i rappresentanti dell’Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale;

          d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all’accesso alla professione;

          e) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all’esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse;

          f) provvedere all’amministrazione dei beni spettanti all’Ordine e proporre all’approvazione dell’assemblea degli iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

          g) proporre all’approvazione dell’assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari.

2. Alle commissioni di albo spettano le seguenti attribuzioni:

          a) proporre al Consiglio direttivo l’iscrizione all’albo del professionista;

          b) assumere, nel rispetto dell’integrità funzionale dell’Ordine, la rappresentanza esponenziale della professione e, negli Ordini con più albi, esercitare le attribuzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla suddetta lettera c) concernono uno o più rappresentanti dell’intero Ordine;

          c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all’albo e a tutte le altre disposizioni di ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;

          d) esercitare le funzioni gestionali comprese nell’ambito delle competenze proprie, come individuate dallo statuto;

          e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione.

3. Per gli Ordini che comprendono un’unica professione le funzioni e i compiti della commissione di albo spettano al Consiglio direttivo.
4. Contro i provvedimenti per le materie indicate ai commi 1, lettera a), e 2, lettere a) e c), e quelli adottati ai sensi del comma 3 nelle medesime materie, è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
Art. 4. – (Scioglimento dei Consigli direttivi e delle commissioni di albo). – 1. I Consigli direttivi e le commissioni di albo possono essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente.
2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute, sentite le rispettive Federazioni nazionali. Con lo stesso decreto è nominata una commissione straordinaria di tre componenti iscritti agli albi professionali della categoria. Alla commissione competono tutte le attribuzioni del Consiglio o della commissione disciolti.
3. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni.
4. Il nuovo Consiglio eletto dura in carica quattro anni.

Capo II
DEGLI ALBI PROFESSIONALI
      Art. 5. – (Albi professionali). – 1. Ciascun Ordine ha uno o più albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme.
2. Per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo.
3. Per l’iscrizione all’albo è necessario:

          a) avere il pieno godimento dei diritti civili;

          b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all’esercizio professionale in Italia;

          c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell’Ordine.

4. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, possono essere iscritti all’albo gli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia.
5. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l’iscrizione all’Ordine professionale italiano di appartenenza.
Art. 6. – (Cancellazione dall’albo professionale). – 1. La cancellazione dall’albo è pronunziata dal Consiglio direttivo, d’ufficio

o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica, nei casi:

          a) di perdita del godimento dei diritti civili;

          b) di accertata carenza dei requisiti professionali di cui all’articolo 5, comma 3, lettera b);

          c) di rinunzia all’iscrizione;

          d) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto;

          e) di trasferimento all’estero, salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 5.

2. La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1, lettera c), non può essere pronunziata se non dopo aver sentito l’interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi.

Capo III
DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI
      Art. 7. – (Federazioni nazionali). – 1. Gli Ordini territoriali sono riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma, che assumono la rappresentanza esponenziale delle rispettive professioni presso enti e istituzioni.
2. Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite, nell’espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali.
3. Le Federazioni nazionali emanano il codice deontologico, approvato dai rispettivi Consigli nazionali e riferito a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali, definendo le aree condivise tra le diverse professioni, con particolare riferimento alle attività svolte da équipe multiprofessionali in cui le relative responsabilità siano chiaramente identificate ed eticamente fondate.
Art. 8. – (Organi delle Federazioni nazionali). – 1. Sono organi delle Federazioni nazionali:

          a) il presidente;

          b) il Consiglio nazionale;

          c) il Comitato centrale;

          d) la commissione di albo, per le Federazioni comprendenti più professioni;

          e) il collegio dei revisori.

2. Le Federazioni sono dirette dal Comitato centrale costituito da quindici componenti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409.
3. La commissione per gli iscritti all’albo degli odontoiatri si compone di nove membri eletti dai presidenti delle commissioni di albo territoriali contestualmente e con le stesse modalità e procedure di cui ai commi 7, 8 e 9. I primi eletti entrano a far parte del Comitato centrale della Federazione nazionale a norma dei commi secondo e terzo dell’articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409. La commissione di albo per la professione medica è costituita dalla componente medica del Comitato centrale. Con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo all’interno della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all’interno della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche.
4. I rappresentanti di albo eletti si costituiscono come commissione disciplinare di albo con funzione giudicante nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi dell’Ordine appartenenti al medesimo albo e nei confronti dei componenti delle commissioni di albo territoriali. È istituito l’ufficio istruttorio nazionale di albo, costituito da cinque componenti sorteggiati tra quelli facenti parte dei corrispettivi

uffici istruttori regionali e da un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute.
5. Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto.
6. Il presidente ha la rappresentanza della Federazione, di cui convoca e presiede il Comitato centrale e il Consiglio nazionale, composto dai presidenti degli Ordini professionali; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.
7. I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini, nel primo trimestre dell’anno successivo all’elezione dei presidenti e dei Consigli direttivi degli Ordini professionali, tra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto. I Comitati centrali durano in carica quattro anni.
8. Ciascun presidente dispone di un voto per ogni cinquecento iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta iscritti al rispettivo albo.
9. Avverso la validità delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
10. Il Consiglio nazionale è composto dai presidenti dei rispettivi Ordini.
11. Spetta al Consiglio nazionale l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Federazione su proposta del Comitato centrale, nonché l’approvazione del codice deontologico e dello statuto e delle loro eventuali modificazioni.
12. Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun Ordine deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione.
13. All’amministrazione dei beni spettanti alla Federazione provvede il Comitato centrale.
14. Al Comitato centrale di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni:

          a) predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi e gli elenchi unici nazionali degli iscritti;

          b) vigilare, sul piano nazionale, alla conservazione del decoro e dell’indipendenza delle rispettive professioni;

          c) coordinare e promuovere l’attività dei rispettivi Ordini nelle materie che, in quanto inerenti alle funzioni proprie degli Ordini, richiedono uniformità di interpretazione ed applicazione;

          d) promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d);

          e) designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere nazionale, europeo ed internazionale;

          f) dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 3.

15. Alle commissioni di albo di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni:

          a) dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione;

          b) esercitare il potere disciplinare, a norma del comma 4;

          c) nelle Federazioni con più albi, esercitare le funzioni di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 14, eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla suddetta lettera e) concernano uno o più rappresentanti dell’intera Federazione.

16. In caso di più albi nella stessa Federazione, con le modalità di cui al comma 5 ogni commissione di albo elegge e può sfiduciare il presidente, il vice presidente e il segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell’albo e convoca e

presiede la commissione; può inoltre convocare e presiedere l’assemblea dei presidenti di albo. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di necessità ed esercita le funzioni a lui delegate. Il segretario svolge le funzioni inerenti alla segreteria della commissione.
17. Per le Federazioni che comprendono un’unica professione le funzioni ed i compiti della commissione di albo spettano al Comitato centrale.
18. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 15, lettera b), e del comma 17 è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
19. I Comitati centrali e le commissioni di albo possono essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute. Con lo stesso decreto è nominata una commissione straordinaria di cinque componenti iscritti agli albi professionali della categoria; alla commissione competono tutte le attribuzioni del Comitato o della commissione disciolti. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni. Il nuovo Comitato centrale eletto dura in carica quattro anni».

2. I presidenti delle Federazioni nazionali di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono membri di diritto del Consiglio superiore di sanità.
3. Gli Ordini e i rispettivi organi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti attuativi di cui al comma 5.
4. Gli organi delle Federazioni nazionali di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 restano in

carica fino alla fine del proprio mandato; il loro rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti attuativi di cui al comma 5.
5. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Federazioni nazionali interessate, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Tali regolamenti disciplinano:

          a) le norme relative all’elezione degli organi, ivi comprese le commissioni di albo, il regime delle incompatibilità e il limite dei mandati degli organi degli Ordini e delle relative Federazioni nazionali;

          b) i criteri e le modalità per l’applicazione di atti sostitutivi o per lo scioglimento degli Ordini;

          c) la tenuta degli albi, le iscrizioni e le cancellazioni dagli albi stessi;

          d) la riscossione ed erogazione dei contributi, la gestione amministrativa e contabile degli Ordini e delle Federazioni;

          e) l’istituzione delle assemblee dei presidenti di albo con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività istituzionali a questi affidate;

          f) le sanzioni ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

6. Lo statuto delle Federazioni nazionali, approvato dai Consigli nazionali, definisce:

          a) la costituzione e l’articolazione delle Federazioni regionali o interregionali, il loro funzionamento e le modalità della contribuzione strettamente necessaria

all’assolvimento delle funzioni di rappresentanza esponenziale delle professioni presso gli enti e le istituzioni regionali di riferimento;

          b) le attribuzioni di funzioni e le modalità di funzionamento degli organi;

          c) le modalità di articolazione territoriale degli Ordini;

          d) l’organizzazione e gestione degli uffici, del patrimonio, delle risorse umane e finanziarie.

7. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonché i regolamenti di organizzazione delle Federazioni nazionali.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6, sono abrogati gli articoli 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.
9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i collegi delle professioni sanitarie e le rispettive Federazioni nazionali sono trasformati nel modo seguente:

          a) i collegi e le Federazioni nazionali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d’infanzia (IPASVI) in Ordini delle professioni infermieristiche e Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche. L’albo degli infermieri professionali assume la denominazione di albo degli infermieri. L’albo delle vigilatrici d’infanzia assume la denominazione di albo degli infermieri pediatrici;

          b) i collegi delle ostetriche in Ordini della professione di ostetrica;

          c) i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

10. La professione di assistente sanitario confluisce nell’Ordine di cui al comma 9, lettera c), del presente articolo ai sensi dell’articolo 4 della legge 1o febbraio 2006, n. 43.
11. Le Federazioni nazionali degli Ordini di cui al comma 9, lettere a), b) e c), assumono la denominazione, rispettivamente, di Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, Federazione nazionale degli Ordini della professione di ostetrica e Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
12. Agli Ordini di cui al comma 9 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
13. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, oltre all’albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all’albo degli assistenti sanitari sono istituiti, presso gli Ordini di cui al comma 9, lettera c), gli albi per le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai quali possono iscriversi i laureati abilitati all’esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, ai sensi dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42.
14. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7, comma 2, della legge 1o febbraio 2006, n. 43, in materia di istituzione, trasformazione e integrazioni delle professioni sanitarie.

Art. 4.
(Istituzione e definizione della professione dell’osteopata).
      1. Nell’ambito delle professioni sanitarie è istituita la professione dell’osteopata. Per l’esercizio della professione sanitaria dell’osteopata è necessario il possesso della laurea abilitante o titolo equipollente.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5, della legge 1o febbraio 2006, n. 43, ai fini dell’individuazione delle competenze riconducibili alla professione dell’osteopata.
2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell’esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito l’ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia.
3. È istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, l’albo per la professione sanitaria di osteopata. Possono iscriversi all’albo i soggetti che hanno conseguito la formazione universitaria in osteopatia, ai sensi del decreto di cui al comma 2, e i soggetti in possesso dei titoli di cui al medesimo comma 2.

Art. 5.
(Istituzione e profilo della professione sanitaria del chiropratico).
      1. Nell’ambito delle professioni sanitarie è istituita la professione del chiropratico. Per l’esercizio della professione sanitaria del chiropratico sono necessari il possesso della laurea abilitante o titolo equipollente e l’iscrizione al registro istituito con apposito decreto presso il Ministero della salute. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 1,

2, 4 e 5, della legge 1o febbraio 2006, n. 43, ai fini dell’individuazione delle competenze riconducibili alla professione del chiropratico.
2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell’esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito l’ordinamento didattico della formazione universitaria in chiropratica.
3. All’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 355 è abrogato.

Art. 6.
(Ordinamento delle professioni di chimico e fisico).
      1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al regio decreto 1o marzo 1928, n. 842, per l’esercizio della professione di chimico, sono abrogati.
2. Il Ministro della salute esercita l’alta vigilanza sul Consiglio nazionale dei chimici che assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici, al quale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e successive modificazioni.
3. All’articolo 1 della legge 25 aprile 1938, n. 897, le parole: «i chimici,» sono soppresse.
4. All’articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, le parole: «di chimico,» sono soppresse.
5. All’articolo 17, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) per l’esame degli affari concernenti la professione di chimico, un ispettore generale chimico e otto chimici, di cui cinque effettivi e tre supplenti;

          e-ter) per l’esame degli affari concernenti la professione di fisico, un ispettore generale fisico e otto fisici, di cui cinque effettivi e tre supplenti».

6. All’articolo 1, comma 1, del regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, le parole: «dei chimici,» sono soppresse.
7. Fino all’adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio delle professioni di chimico e fisico, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti, nell’albo professionale dell’Ordine dei chimici e dei fisici sono istituiti, all’interno delle relative sezioni A e B, i settori «Chimica» e «Fisica» nel rispetto delle previsioni dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
8. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all’esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute adotta altresì gli atti necessari all’articolazione territoriale degli Ordini dei chimici e dei fisici e nomina i commissari straordinari per l’indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946. I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente

legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi.
9. Dall’attuazione del comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 7.
(Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo).
      1. Gli articoli da 14 a 30, 32 e da 35 a 45 della legge 24 maggio 1967, n. 396, sono abrogati. Nella medesima legge, ogni riferimento al Ministro della giustizia e al Ministero della giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute.
2. L’articolo 46 della legge 24 maggio 1967, n. 396, è sostituito dal seguente:
«Art. 46. – (Vigilanza del Ministro della salute). – 1. Il Ministro della salute esercita l’alta vigilanza sull’Ordine nazionale dei biologi».

3. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti necessari all’esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute, sentito il Consiglio dell’Ordine nazionale dei biologi, adotta altresì gli atti necessari all’articolazione territoriale dell’Ordine dei biologi e nomina i commissari straordinari per l’indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, in quanto applicabile. Il Consiglio dell’Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni legislative

vigenti al momento delle elezioni e dai relativi provvedimenti attuativi.
4. All’articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è premesso il seguente:
«Art. 01. – (Categoria professionale degli psicologi). – 1. La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 233».

5. All’articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali dell’Ordine si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell’anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno»;

          b) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forma e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell’ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l’Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il presidente è responsabile del procedimento elettorale. La votazione è valida in prima convocazione quando abbia votato almeno un quarto degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un decimo degli iscritti»;

          c) il comma 12 è abrogato.

6. Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, ogni riferimento al Ministro di grazia e giustizia e al Ministero di grazia e giustizia

si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all’esercizio delle funzioni di cui ai commi 4 e 5 e al presente comma, sentito il Consiglio nazionale degli psicologi.

Art. 8.
(Elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici).
      1. È istituito presso l’Ordine degli ingegneri l’elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici.
2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti per l’iscrizione, su base volontaria, all’elenco nazionale di cui al comma 1.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9.
(Esercizio abusivo della professione
sanitaria).
      1. All’articolo 348 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Se l’esercizio abusivo riguarda una professione sanitaria, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

2. All’articolo 240 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, dopo il numero 1-bis) è inserito il seguente:
«1-ter) dei beni mobili e immobili che risultino essere stati utilizzati per commettere

il reato di cui all’articolo 348, secondo comma»;

          b) al terzo comma, primo periodo, le parole: «dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dei numeri 1, 1-bis) e 1-ter) del comma precedente»;

          c) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei numeri 1-bis) e 1-ter) del comma precedente si applicano».

3. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l’articolo 86-bis è inserito il seguente:
«Art. 86-ter. – (Destinazione dei beni confiscati in quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria). – 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta della parti a norma dell’articolo 444 del codice per l’esercizio abusivo di una professione sanitaria, i beni immobili confiscati sono trasferiti al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali».

4. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dopo le parole: «delle professioni sanitarie» sono inserite le seguenti: «e relative attività tipiche o riservate per legge».

Art. 10.
(Modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 376).
      1. All’articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. La pena di cui al comma 7 si applica al farmacista che, in assenza di prescrizione medica, dispensi i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente

attive ricompresi nelle classi di cui all’articolo 2, comma 1, per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell’autorizzazione all’immissione in commercio».

Art. 11.
(Circostanza aggravante per i reati contro la persona commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali).
      1. All’articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«11-sexies) l’avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali».

Art. 12.
(Disposizioni in materia di formazione
medica specialistica).
      1. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri della salute e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in conformità a quanto disposto dall’articolo 21, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, possono essere definite ulteriori modalità attuative, anche negoziali, per l’inserimento dei medici in formazione specialistica all’interno delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.
2. All’attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse e secondo le procedure previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13.
(Modifica dell’articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e modifiche alla disciplina sull’esercizio societario delle farmacie).
      1. L’articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:
«Art. 102. – 1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, la cui attività è in ogni caso incompatibile con l’esercizio della farmacia.
2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all’utile della farmacia, quando non ricorra l’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro».

2. All’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall’articolo 11 della presente legge, è sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all’albo».

3. All’articolo 7, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni,

le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi».

Capo III
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL MINISTERO DELLA SALUTE
Art. 14.
(Dirigenza sanitaria del Ministero
della salute).
      1. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, i dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria di cui all’articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche, sono collocati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in unico livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute. La contrattazione collettiva nazionale successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, ferma rimanendo l’esclusività del rapporto di lavoro, estende ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali, gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. Nelle more dell’attuazione di quanto previsto dal periodo precedente e fermo restando quanto previsto al comma 4, ai dirigenti sanitari del Ministero della salute continua a spettare il trattamento giuridico ed economico attualmente in godimento. I titoli di servizio maturati presso il Ministero della salute nei profili professionali

sanitari anche con rapporto di lavoro a tempo determinato sono equiparati ai titoli di servizio del Servizio sanitario nazionale.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle dotazioni organiche vigenti, sono individuati il contingente dei posti destinati al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e i princìpi generali in materia di incarichi conferibili e modalità di attribuzione degli stessi. I posti e gli incarichi di cui al periodo precedente sono individuati e ripartiti con successivo decreto del Ministro della salute. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti collocati nel ruolo di cui al comma 1, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della salute alla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5.
3. L’accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, in coerenza con la normativa di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, e nell’ambito delle facoltà assunzionali vigenti per il Ministero della salute. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli incarichi corrispondenti alle tipologie previste dall’articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e individuati ai sensi del comma 2, sono attribuiti in conformità con le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
4. Nei limiti del contingente di posti quantificato ai sensi del comma 2, agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si accede in base ai requisiti previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale previa procedura selettiva interna ai sensi dell’articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La procedura di conferimento è attivata in relazione alle posizioni che si rendono disponibili e il differenziale retributivo da corrispondere ai soggetti incaricati grava per la prima volta sulle risorse finanziarie del Ministero della salute come previste dalla normativa vigente in materia di assunzioni.
5. I dirigenti sanitari del Ministero della salute che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa o di direzione di aziende sanitarie o di enti del Servizio sanitario nazionale per almeno cinque anni, anche non continuativi, possono partecipare alle procedure per l’attribuzione di incarichi dirigenziali di livello generale ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che in caso di primo conferimento hanno durata pari a tre anni, nonché partecipare al concorso previsto dall’articolo 28-bis del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001. Si applica l’articolo 23, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
6. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15.
(Norma di coordinamento per le regioni e per le province autonome).
      1. Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di principio

desumibili dalla presente legge ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
2. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Redazione Fedaisf

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